26/03/2020

Gli articoli da 5 a 10 del d.l. del 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in legge con modificazioni dalla l. 19 dicembre 2019, n. 157, hanno introdotto una serie di disposizioni per combattere le frodi in materia di accise. Tali disposizioni riguardano, principalmente, i prodotti energetici impiegati come carburante per l’autotrazione e come combustibile per il riscaldamento, ma sono state introdotte nuove misure anche nel settore del gas naturale e dell’energia elettrica.

Di seguito le principali norme di contrasto alle frodi in materia di carburanti.

Art. 5 – Contrasto alle frodi in materia di accisa e norme in materia di confisca

Vengono previste misure volte a prevenire e reprimere le frodi nel settore delle accise, ed in particolare:

  • sono chiariti i termini per la trasmissione della nota di ricevimento, ai fini di chiusura del regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accisa (ventiquattro ore dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario) e sono chiarite le modalità di presa in consegna del bene, qualora il trasporto sia effettuato con automezzi. Nel dettaglio, qualora il trasporto di tali prodotti in sospensione di accisa sia effettuato con automezzi, il destinatario prende in consegna i prodotti attraverso lo scarico effettivo degli stessi dal mezzo di trasporto e l’annotazione nella contabilità, entro lo stesso giorno, dei dati relativi alla qualità e quantità degli stessi prodotti scaricati;
  • sono disciplinati compiutamente i requisiti soggettivi di onorabilità per il rilascio della qualifica di destinatari registrati a fini doganali. In particolare, l’Amministrazione finanziaria estende al destinatario registrato l’applicabilità dei parametri tipizzati dal comma 6 dell’articolo 23 del D.Lgs. n.504/95, che prevedono l’impossibilità di rilasciare l’autorizzazione al soggetto che: (i) abbia riportato condanna definitiva per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare nel quinquennio antecedente la richiesta; (ii) abbia in corso procedure concorsuali o sia stato sottoposto a tali procedure nel quinquennio antecedente l’istanza; (iii) abbia commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, delle disposizioni che disciplinano l’accisa, l’imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell’ultimo quinquennio.
  • sono ampliate le ipotesi in cui un gestore di deposito fiscale privato di prodotti sottoposti ad accisa è tenuto a richiedere la licenza fiscale. In particolare, il legislatore ha abbassato il limite di capacità dei depositi per uso privato, agricolo e industriale (da 25 a 10 metri cubi) e dei serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali (da 10 a 5 metri cubi), i cui titolari sono tenuti all’obbligo di denuncia e di acquisizione della relativa licenza. Ne consegue che gli operatori che gestiscono tali tipi di depositi, per effetto della predetta modifica, devono munirsi di licenza fiscale e tenere la contabilità prescritta dal TUA;
  • sono disciplinate le fattispecie per le quali è negato il rilascio della licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, nonché le ipotesi di sospensione dell’istruttoria;
  • è introdotta la confisca obbligatoria (anche per equivalente) del profitto del reato, nel caso di reati doganali previsti dal TUA.

Art. 6 – Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti

La norma rivede i casi in cui è consentito derogare all’obbligo di versamento immediato dell’IVA sui carburanti immessi in consumo, prelevati da depositi fiscali o depositi registrati.

Invero, se un deposito fiscale è utilizzato anche come deposito IVA, l’art. 6 prevede che, d’ora in poi, a determinate condizioni, le cessioni di carburante intervenute durante la custodia dovranno essere effettuate con pagamento dell’IVA. In altre parole, si anticipa il pagamento dell’IVA ad un momento anteriore all’estrazione del carburante dal deposito.

In altre parole, nei casi di deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA trovano ora applicazione generalizzata :

– il comma 937 della l. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018), che prevede, per i carburanti, il pagamento dell’IVA al momento dell’immissione in consumo da un deposito fiscale o dell’estrazione da un deposito di un destinatario registrato;

– il comma 938 della stessa legge, che prevede la consegna in originale della ricevuta di versamento dell’IVA al gestore del deposito, come condizione per l’immissione in consumo o per l’estrazione e la responsabilità solidale di quest’ultimo qualora autorizzi l’estrazione in assenza di ricevuta.

Il pagamento anticipato potrà essere escluso solo in presenza di due condizioni concorrenti: la riconosciuta affidabilità dell’operatore e la prestazione di idonea garanzia.

L’art. 6 prevede, inoltre, che le disposizioni di cui ai commi 937 e 938, sopra descritte, non si applichino agli oli minerali di proprietà del gestore di un deposito, di capacità superiore a 3.000 metri cubi, dal quale siano immessi in consumo o estratti.

Sempre con finalità di prevenzione dei fenomeni di frode, viene, inoltre, previsto il divieto di utilizzo della dichiarazione d’intento per effettuare acquisti e importazioni definitive di carburante e altri prodotti energetici interessati dalla disciplina antifrode, in sospensione di IVA, salvo il caso di acquisto di gasolio commerciale per trasporto. Più in dettaglio, la possibilità di utilizzare il plafond di esportatore abituale permane solo per alcuni acquisti aventi ad oggetto il c.d gasolio commerciale da utilizzare come carburante ai fini dello svolgimento di attività di trasporto. L’acquisto dovrà avvenire presso un deposito commerciale, da soggetti diversi dai destinatari registrati, ovvero da soggetti diversi da quelli per conto dei quali i gestori di un deposito fiscale o o destinatari registrati abbiano immesso in consumo o registrato il medesimo gasolio.

La norma, infine, affida a un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di natura non regolamentare, il compito di stabilire ulteriori limitazioni all’utilizzo della dichiarazione di intento.

Art. 7- Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi

Viene previsto un sistema di tracciabilità di alcune tipologie di oli lubrificanti (quelli con i codici di nomenclatura combinata doganale NC da 2710 19 81 a 2710 19 99), mediante l’attribuzione di un codice amministrativo di riscontro necessario per la loro circolazione nel territorio nazionale. Il codice è emesso dal sistema informatizzato dell’Agenzia dogane e monopoli e deve essere richiesto telematicamente all’Agenzia delle dogane e monopoli tra le 48 e le 12 ore precedenti all’introduzione dei prodotti nel territorio nazionale. I soggetti obbligati a presentare la richiesta sono:

  1. il soggetto che effettua la prima immissione in consumo, se gli oli lubrificanti provengono da un altro Stato membro dell’Unione europea e sono destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale;
  2. il mittente dei prodotti, se questi provengono da un altro Stato membro dell’Unione europea e non sono destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale.

Tale sistema di tracciabilità viene esteso anche alle preparazioni lubrificanti e ad altri prodotti individuati con decreto ministeriale che, per le loro caratteristiche, possono essere destinati all’impiego come carburanti per motori, combustibili per riscaldamento ovvero come lubrificanti. Ove i prodotti lubrificanti in transito non siano stati presentati all’Ufficio delle dogane di uscita oppure i dati inseriti ai fini del rilascio del codice amministrativo di riscontro risultino non veritieri, si configura il tentativo di sottrazione del prodotto all’accertamento dell’accisa, con l’applicazione delle relative sanzioni penali (art. 40 TUA). Viene fatta salva la normativa doganale vigente e, in particolare, l’obbligo di emissione di un documento amministrativo elettronico – (e-AD) per la circolazione, in regime sospensivo, di tali prodotti. La circolazione nel territorio nazionale degli oli minerali in esame si intende regolarmente conclusa con la comunicazione telematica, all’Agenzia dogane e monopoli, dell’avvenuta presa in carico dei prodotti, ad opera del soggetto chiamato a immetterli in consumo in Italia; questa comunicazione dev’essere inviata entro le ventiquattro ore successive alla presa in carico presso il proprio deposito. Nel caso di prodotti non immessi in consumo in Italia, la circolazione nel territorio nazionale si intende regolarmente conclusa con la validazione del codice da parte dell’Ufficio delle dogane di uscita. Il tentativo di sottrazione dei prodotti all’accertamento dell’accisa si configura anche:

  • se i prodotti lubrificanti in transito non sono presentati all’Ufficio delle dogane di uscita;
  • se i dati inseriti ai fini del rilascio del codice amministrativo di riscontro risultano non veritieri.

Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale (Art. 8)

L’articolo in esame prevede che, dal 2020, sia individuato un importo massimo agevolabile dell’accisa sul gasolio utilizzato come carburante, in favore di alcuni esercenti attività di trasporto merci e passeggeri.

Estensione del sistema INFOIL (Art. 10)

Gli esercenti dei depositi fiscali di stoccaggio (con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi) sono obbligati a dotarsi, entro il 30 giugno 2020, del sistema INFOIL, un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante. Più in dettaglio, entro tale data, gli esercenti dei depositi fiscali di stoccaggio (di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 23 TUA), di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, devono dotarsi di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante, secondo le caratteristiche e le funzionalità che verranno fissate dalle disposizioni di attuazione. I commi 3 e 4 dell’articolo 23 TUA, dispongono, rispettivamente che:

  • la gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata se vi sono effettive necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto, per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi (comma 3);
  • la gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore ai suindicati requisiti dimensionali ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
    • il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata, ovvero trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell’Unione europea, o anche esportazioni verso Paesi non appartenenti all’Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio;
    • il deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito. Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono fissati tempi e modalità di esecuzione.

Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono fissati tempi e modalità di esecuzione.

Ti può interessare anche: