Emergenza Covid-19: le prime misure straordinarie di ARERA per le utilities e i consumatori
ARERA, Delibere 12 e 17 marzo 2020, nn. 59, 60, 75 e 76/2020/R/com
Lo stato di emergenza che affligge il Paese ha imposto l’adozione di misure eccezionali in ogni settore della vita pubblica e privata e così, anche l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA, è stata chiamata a fornire il proprio contributo per fronteggiare le criticità che impattano maggiormente sui settori di regolazione.
Invero, in tale situazione, l’intervento dell’Autorità si è reso necessario, innanzitutto, al fine di garantire la continuità dei servizi energetici in condizioni di totale sicurezza; nonché per coniugare la tutela dei clienti finali (domestici e non) in difficoltà economiche, con quella dell’intero settore delle utilities, che nei prossimi mesi dovrà fronteggiare consistenti incrementi del tasso di morosità e di ritardati pagamenti.
A tal fine, l’ARERA ha già adottato un primo pacchetto di misure urgenti, che vanno dal blocco dei distacchi di morosità, all’istituzione di un “conto di gestione straordinario”; dal differimento di alcuni adempimenti di regolazione, alla sospensione delle bollette per i Comuni dell’ex “zona rossa”.
Nello specifico, con la Delibera 59/2020/R/com del 12 marzo 2020, l’Autorità ha differito taluni dei termini già fissati (in particolare le scadenze più ravvicinate) per l’adempimento di obblighi informativi e ha esteso a 180 giorni (dagli attuali 120) il termine ultimo di conclusione delle procedure avviate dinanzi al Servizio Conciliazione.
A garanzia del settore delle utilities, il provvedimento reca, invece, alcune disposizioni in materia di qualità, laddove prevede che l’eventuale mancato rispetto di standard di qualità contrattuale e commerciale riconducibile all’emergenza Covid-19 possa essere ricondotto a “cause di forza maggiore”, con gli effetti che ne conseguono per il gestore/esercente in termini di esclusione dall’obbligo di corresponsione dell’indennizzo.
Con la Delibera 60/2020/R/com del 12 marzo 2020, l’ARERA ha disposto invece l’interruzione, con riferimento all’intero periodo di efficacia del DPCM 9 marzo 2020, compreso tra il 10 marzo e il 3 aprile 2020, delle procedure di sospensione per morosità dei servizi di energia elettrica, gas e acqua, avviate verso talune categorie di clienti e utenti finali. Al contrario, le forniture sospese, limitate o disattivate a partire dal 10 marzo dovranno essere rialimentate.
Oltre a ciò, con la medesima Delibera è stato istituito, presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, un apposito fondo di 1 miliardo di euro destinato a garantire il finanziamento delle misure a sostegno di clienti e utenti finali dei settori regolati.
Con la Delibera 75/2020/R/com del 17 marzo 2020, in attuazione di quanto previsto dell’art. 4, co. 1, del D.L. n. 9/2020, l’Autorità ha disposto la sospensione, fino al 30 aprile 2020, delle bollette di luce, gas, acqua e rifiuti – emesse o da emettere – relative alle utenze degli 11 Comuni della “ex zona rossa” di Lombardia e Veneto, con l’obbligo, per il successivo pagamento, di rateizzazione automatica e senza interessi degli importi dovuti e salva comunque la facoltà del cliente/utente finale di pagare in un’unica soluzione o alle condizioni migliorative che il venditore vorrà offrire.
Il provvedimento ha previsto, inoltre, corrispondenti misure finanziarie a sostegno delle società di vendita dell’energia e dei gestori del SII maggiormente “impattati” dalla suddetta sospensione. Invero, le società per le quali tale sospensione rappresenti oltre il 3% dell’importo totale delle fatture da riscuotere nello stesso periodo, potranno richiedere un anticipo degli importi eccedenti tale soglia alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.
Da ultimo, la Delibera 76/2020/R/com del 17 marzo 2020 è intervenuta sui bonus sociali, ossia gli sconti sulle bollette di energia elettrica, gas e acqua riconosciuti alle famiglie in condizioni di disagio economico e fisico, nonché alle c.d. famiglie numerose.
In particolare, al fine di garantire la continuità di erogazione dei bonus ai cittadini che ne hanno diritto, il provvedimento ha disposto il differimento dei termini di rinnovo in scadenza nel periodo 1° marzo – 30 aprile, con conseguente facoltà di rinnovare la domanda di bonus oltre la scadenza originariamente prevista, ma comunque entro i 60 giorni successivi al termine del periodo di sospensione, con validità retroattiva, ossia a partire dalla data di scadenza originaria, e per un periodo di 12 mesi.
Infine, sempre nell’ottica di non attivare inutilmente i consumatori, per il medesimo periodo l’ARERA ha sospeso i vari flussi di comunicazione correlati alla gestione dei bonus (i.e., sulla necessità di rinnovo della domanda, sull’ammissibilità o meno al regime di compensazione, sull’emissione dei bonifici domiciliati agli utenti indiretti e sull’accettazione o meno delle domande di remissione dei bonifici non riscossi).