Ai fini del riconoscimento dei bonus edilizi di cui agli artt. 119 e 121 del Decreto Rilancio, l’art. 10-bis del d.l. n. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina) stabilisce che dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, i lavori di importo superiore a € 516.000,00 devono essere affidati: – a imprese (o a imprese subappaltatrici) che [Leggi tutto]